Non è illegittima l’estinzione delle
procedure esecutive nei confronti della Germania per il
risarcimento dei danni per crimini di guerra durante la seconda
guerra mondiale. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una
sentenza depositata oggi che ha ritenuto come l’estinzione delle
procedure pendenti da parte dei familiari delle vittime sia
compensata “dalla tutela introdotta con l’istituzione del Fondo
ristori, di importo pari alle somme liquidate con sentenze
passate in giudicato”.
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Fonte Ansa.it