Sul mercato dell’elettricità arrivano
gli oneri di recesso anticipato per i clienti domestici e le
piccole imprese. Dal 1° gennaio 2024 infatti i fornitori hanno
la facoltà di applicare, in alcuni casi, un onere a carico del
cliente se questo esercita il recesso prima dello scadere del
contratto.
A delineare il nuovo quadro è una delibera dell’Arera dello
scorso 6 giugno, che specifica come eventuali penali possano
essere applicate “esclusivamente nei contratti di durata
determinata e a prezzo fisso”.
Possibili oneri di recesso anche sui contratti a tempo
indeterminato se hanno “condizioni economiche a prezzo fisso di
durata determinata”, limitatamente al primo periodo di validità
delle condizioni economiche.
In merito al recesso e alla validità dell’onere, l’autorità ha
anche fissato specifici obblighi per i fornitori: nel contratto
va indicato “chiaramente”, nel suo importo massimo, l’eventuale
onere, che deve essere “specificamente approvato e sottoscritto
dal cliente”. Altre indicazioni devono trovarsi nel riquadro “Modalità e oneri per il recesso” della scheda sintetica, che
riassume le caratteristiche dell’offerta.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA
Fonte Ansa.it