Entra in vigore il 13 dicembre 2020 il regolamento delegato (UE) n. 2020/1737, pubblicato il 23 novembre nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate.
Si tratta di tutti precursori chimici utilizzati per la sintesi di stimolanti di tipo amfetaminico.
Categoria 1 dei precursori di droghe
Il Regolamento 2020/1737 prevede l’inserimento nella Categoria 1 dei precursori di droghe delle sostanze:
- PMK metil glicidato,
- acido PMK glicidico,
- APAA,
- BMK metil glicidato,
- acido BMK glicidico,
- MAPA.
Categoria 2 dei precursori di droghe
Il Regolamento prevede l’iserimento nella Categoria 2 sottocategoria 2A della sostanza Fosforo Rosso.
Per il solo Fosforo Rosso l’entrata in vigore è prevista per il 13 gennaio 2021, in quanto nell’Unione europea e anche in Italia esistono una produzione, un commercio e un uso leciti importanti di fosforo rosso, e pertanto gli operatori economici e le autorità competenti dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove restrizioni relative a tale sostanza introdotte dal presente regolamento.
Utilizzo dei precursori
L’utilizzo (immagazzinamento, fabbricazione, produzione, trasformazione, commercio, distribuzione, esportazione, importazione o intermediazione) a qualsiasi titolo dei precursori di Categoria 1 è subordinato al rilascio di una licenza triennale da parte del Ministero della salute, mentre l’utilizzo a qualsiasi titolo dei precursori di categoria 2 sottocategoria 2A è subordinato all’obbligo di registrazione triennale.
La movimentazione di questi precursori è regolamentata sia per transazioni in ambito comunitario sia per transazioni con paesi non comunitari.
Per approfondire consulta:
Fonte Salute.gov.it News