Sostanze dopanti utilizzate dai farmacisti, scade il 31 gennaio 2021 il termine per trasmettere i dati al Ministero

Anche quest’anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal Decreto ministeriale attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019), i farmacisti, a partire dal 1° gennaio 2021, hanno l’obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell’anno 2019.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it.

I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.

Il termine previsto per l’invio dei dati è il 31 gennaio 2021.

Ai sensi dell’ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 11 giugno 2019, non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:

  • quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa
  • quantità di inibitori dell’anidrasi carbonica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide)
  • quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale
  • quantità di derivati dell’imidazolo per uso topico/oftalmico
  • quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 – Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo.

AVVERTENZA: i preparati galenici contenenti Δ9-tetraidrocannabinolo (THC), trovano riscontro  nel rigo 373 dell’elenco sotto indicato, riguardante complessivamente i cannabinoidi (Classe S8). Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.

Per inserire i dati compila il modulo on line.

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Fonte Salute.gov.it News

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