Agenzia Entrate, per cripto-attività l’aliquota è al 26%

Per le persone fisiche le plusvalenze
da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota
applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il
reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa,
arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.
    Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una circolare sulla
tassazione delle cripto-attività introdotta dall’ultima legge di
Bilancio. Sono definite cripto-attività – ricorda ‘Agenzia – tutte
quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non
rientrano tra gli strumenti finanziari.
    Le plusvalenze sono soggette a tassazione al 26% anche in capo
agli enti non commerciali (se l’operazione non è effettuata
nell’esercizio di impresa commerciale), alle società semplici ed
equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile
organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel
territorio dello Stato.
    Si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi”
derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Rientrano dunque
nella nuova disciplina anche i redditi realizzati da soggetti
non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro
Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in
Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.
    Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno
accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto
tramite supporti di archiviazione (come ad esempio chiavette
Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di
servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il
supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.
    Prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano
cripto-attività al 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o
il valore di acquisto delle stesse a condizione che lo stesso
valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva pari al 14%.
    Per beneficiare di questo regime agevolato è necessario che il
contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima
delle tre rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre
2023.
   

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Fonte Ansa.it

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