Bozza ddl affitti brevi, almeno due notti di soggiorno

(ANSA) – ROMA, 30 MAG – “Codice identificativo nazionale
(Cin) assegnato dal ministero del Turismo a ogni immobile ad uso
abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche”, multe
per chi affitta senza averlo e nei centri storici delle città
metropolitane “durata minima del contratto di locazione per
finalità turistiche che non può essere inferiore a due notti,
fatta eccezione per l’ipotesi in cui la parte conduttrice sia
costituita da un nucleo familiare numeroso composto da almeno un
genitore e tre figli”. Sono alcune delle novità del ddl sugli
affitti brevi su cui è al lavoro il governo, secondo una bozza
che circola in queste ore. Il provvedimento, che la ministra Daniela Santanchè aveva
promesso entro giugno, ha l’obiettivo “di fornire una disciplina
uniforme a livello nazionale volta a fronteggiare il rischio di
un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità
ricettive locali e a salvaguardare la residenzialità dei centri
storici ed impedirne lo spopolamento”. Il Codice Cin vuole “assicurare la tutela della concorrenza,
della sicurezza del territorio e per contrastare forme
irregolari di ospitalità”. “Chiunque concede in locazione un
immobile ad uso abitativo per finalità turistiche, anche in
qualità di intermediario – dice la bozza – è tenuto ad esporre
il Cin all’ingresso dell’unità immobiliare e a indicarlo in ogni
annuncio ovunque pubblicato. I soggetti che gestiscono portali
telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile
con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, hanno
l’obbligo di indicare il Cin negli annunci pubblicati nei propri
portali”. La violazione degli obblighi è punita con la sanzione
pecuniaria da 300 a 3.000 euro e con l’immediata rimozione
dell’annuncio irregolare. Chiunque concede in locazione un
immobile a uso abitativo per finalità turistiche privo di Cin è
punito con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Il
termine minimo di due notti “non si applica alle locazioni di
immobili ad uso abitativo ubicati nei comuni classificati
dall’Istat a vocazione turistica aventi una popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni non collocati nella
classe ‘alta’ e ‘molto alta di densità turistica”. (ANSA).
   

Fonte Ansa.it

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