Cassazione, copyright anche per la regia teatrale e lirica

(ANSA) – ROMA, 06 AGO – Il regista teatrale, in qualità di
direttore artistico della messa in scena, si può considerare, al
pari del regista cinematografico, coautore dell’opera: gli
spettano perciò tutti i diritti morali e patrimoniali che
competono a qualsiasi autore o coautore di un opera
dell’ingegno. E’ il senso di un’ordinanza della Corte di
Cassazione (n. 17565 del 2021) che ha avallato una decisione
della Corte D’Appello di Milano. A darne notizia è l’avvocato
Giorgio Assumma, presidente dell’Istituto Giuridico dello
Spettacolo e dell’Informazione, che parla di “decisione storica.
    Dopo ben 80 anni dall’emanazione della legge speciale sul
Diritto d’autore, avvenuta nel 1941, si accolgono le richieste formulate da tutti i registi teatrali, con a capo Luchino
Visconti e Franco Zeffirelli, perché fosse loro riconosciuta la
qualifica giuridica di elaboratori dei testi teatrali e di
autori della relativa messa in scena”.
    La vicenda si è aperta il 20 giugno 2015, con la messa in
scena teatrale all’Arena di Verona di ‘Aida’, con la regia di
Gianfranco de Bosio. Nei giorni precedenti il Corriere della
Sera aveva preannunciato la rappresentazione pubblicando una
fotografia del palcoscenico, presa dall’alto, spiegando che
l’allestimento era lo stesso curato in passato da Zeffirelli. de
Bosio ha fatto ricorso al Tribunale di Milano per chiedere il
risarcimento danni, ma la sua richiesta è stata respinta, con
sentenza del 12 dicembre 2017. La Corte di Appello di Milano, il
20 marzo 2020, ha invece riformato la decisione del tribunale
sostenendo che il regista teatrale può elevarsi al rango di
autore della messa in scena, quando il suo lavoro di
interpretazione del testo letterario e la conseguente direzione
dei vari contributi assumono una valenza creativa. Un
orientamento confermato dalla Suprema Corte. (ANSA).
   

Fonte Ansa.it

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