(ANSA) – ROMA, 08 LUG – La decisione di consentire soltanto
alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare
tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera
della discrezionalità legislativa e non è una scelta
irragionevole. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con
la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni
Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal TAR
Marche sull’articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del
2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
(ANSA).
Fonte Ansa.it