(ANSA) – BRUXELLES, 08 DIC – Il gestore di un motore di
ricerca deve deindicizzare le informazioni incluse nel contenuto
indicizzato quando il richiedente dimostri che sono
manifestamente inesatte. La prova dell’errore, inoltre, non deve
necessariamente risultare da una decisione giudiziaria ottenuta
nei confronti dell’editore del sito. Lo ha deciso la Corte di
Giustizia dell’Unione europea intervenendo sul diritto alla
cancellazione (‘diritto all’oblio’) su richiesta di due
dirigenti di un gruppo di società di investimenti che chiedevano
a Google di deindicizzare i risultati, dopo una ricerca dei
propri nomi con link verso articoli, che presentano in modo
critico il modello di investimento del gruppo. (ANSA).
Fonte Ansa.it