Sono stati “integralmente
annullati” dal Tar gli atti del Comune di Milano che prevedevano
il divieto di accesso nelle zone di area B e C di bus e camion
sprovvisti dei sensori dell’angolo cieco. Obbligo entrato in
vigore lo scorso primo ottobre e deciso da Palazzo Marino dopo
una serie di incidenti mortali.
Secondo il Tar della Lombardia, a cui si sono rivolti con
due differenti ricorsi poi riuniti aziende di trasporto e
Assotir, il Comune non ha le competenze per normare in materia
di circolazione stradale per quanto riguarda ordine pubblico e
sicurezza su cui ha competenze “esclusive” lo Stato.
Il Tar sottolinea che “il codice della strada ha accentrato
presso gli organi centrali, con scelta esente da profili di
manifesta incongruità, l’omologazione e l’approvazione sia dei
dispositivi di controllo e regolazione del traffico” sia “dei
dispositivi ulteriore di marcia”. Le Regioni possono intervenire
su temi che riguardano la tutela della salute, i comuni possono “istituire aree a traffico limitato nei centri abitati (Aree B e
C di Milano nel caso di specie) per ‘esigenze di prevenzione
degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale”.
E in questo caso “è palese che un dispositivo volto a
scongiurare incidenti in danno di pedoni e ciclisti risponda ad
un’esigenza di ordine pubblico e sicurezza, del tutto estranea a
componenti incidenti sull’ambiente e i beni culturali ma invece ‘funzionale alla tutela dell’incolumità personale’ per ‘prevenire una serie di reati (…) come l’omicidio colposo e le
lesioni colpose'”.
Secondo l’assessora milanese alla Mobilità si tratta però di
una “misura essenziale per proteggere i ciclisti e i pedoni.
Palazzo Marino, ha aggiunto, è orientato “a proporre appello al
Consiglio di Stato”, ma nel frattempo chiede al Governo di
intervenire “in modo da introdurre questa misura in tutte le
città per tutelare chi percorre le strade in bicicletta e a
piedi”.
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Fonte Ansa.it