Oblio oncologico, in GU il decreto sulla certificazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 30 luglio il decreto del ministero della Salute con le
indicazioni per ottenere il certificato di oblio oncologico. Il
provvedimento era atteso dopo il decreto, pubblicato lo scorso
aprile, con l’elenco delle patologie oncologiche per le quali si
applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dalla
legge sull’oblio oncologico del 2023 e rappresenta il
provvedimento che rende operativo il diritto a veder cancellati
alcuni limiti fino ad ora applicati per coloro che avevano avuto
una malattia oncologica, dai mutui alle adozioni.
    Nell’articolo 1 del nuovo decreto si stabilisce che “il
soggetto interessato, già paziente oncologico”, presenti “istanza eventualmente corredata dalla relativa documentazione
medica, di rilascio del certificato che attesta l’avvenuto oblio
oncologico, a una struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario
nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica
di cui si chiede l’oblio o al medico di medicina generale oppure
al pediatra di libera scelta, che forniscono all’interessato le
informazioni di cui all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679”.
    La certificazione – si legge nell’articolo 2 – è rilasciata
entro trenta giorni dalla richiesta se sussistono, a giudizio
della struttura o del medico certificante, i presupposti
temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n.
    193 del 2023 e quelli previsti nei successivi decreti attuativi
della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche
patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione”.
    Inoltre “ai fini della tutela dei dati personali, l’istanza e i
relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni. I
soggetti deputati a ricever la certificazione devono procedere
alla cancellazione della stessa trascorsi dieci anni.
   

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Fonte Ansa.it

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