Via libera all’equo compenso per gli editori per l’utilizzo dei loro articoli da parte delle piattaforme online, inclusi i social network, con la possibilità per gli autori di ricevere una quota dei proventi. E’ una delle norme principali contenute nello schema preliminare di decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che è stato approvato dal Consiglio dei ministri e sarà adesso all’esame del Parlamento per poi essere adottato definitivamente dal Cdm. “Con il recepimento della direttiva copyright viene rafforzata la tutela degli autori e degli artisti con norme chiare e meccanismi trasparenti e adeguati all’era digitale – ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini -.
Nell’elaborare questo provvedimento, condiviso con tutte le realtà del settore, si è deciso di prediligere la tutela degli autori, dando loro il giusto rilievo”. Il testo è stato messo a punto dal ministero d’intesa con il Dipartimento per l’editoria e le altre amministrazioni coinvolte, dopo aver ascoltato le associazioni e le rappresentanze di categoria del settore che sono state ricevute per alcune audizioni a luglio. Lo schema prevede che le piattaforme online (inclusi i social network), quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore caricate dai loro utenti, hanno l’obbligo di ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (sono escluse, tra gli altri, le enciclopedie online, i repertori didattici e scientifici, i prestatori di mercati online, i servizi cloud).
È introdotto un nuovo diritto connesso a favore degli editori dei giornali per l’utilizzo online dei loro contenuti da parte dei prestatori di servizi delle società dell’informazione, delle società di monitoraggio media e rassegne stampa. In tal senso, viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con tali soggetti per vedersi riconosciuta un’equa remunerazione per l’utilizzo dei contenuti da loro prodotti. È previsto, inoltre, il diritto degli autori dei contenuti giornalistici a ricevere una quota dei proventi attribuiti agli editori. Il diritto – questo era uno dei punti più dibattuti – non è riconosciuto né in caso di utilizzi privati o non commerciali di pubblicazioni giornalistiche da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi. Spetterà quindi all’Agcom l’adozione di un regolamento che individui i criteri per la determinazione dell’equo compenso e che orienti la negoziazione tra le parti. Per questa ragione è stato introdotto l’obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi online, che devono mettere a disposizione alla parte interessata ogni dato idoneo a determinare la misura dell’equo compenso. Su tale adempimento vigila la stessa Autorità che, in caso di mancata comunicazione dei dati, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato.
Gli autori, artisti interpreti ed esecutori devono poter ottenere regolarmente informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento delle loro opere dai soggetti cui hanno concesso in licenza o trasferito i diritti. La mancata comunicazione delle informazioni comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato sempre da parte di Agcom. Gli spettacoli teatrali in streaming, infine, vengono equiparati a opere audiovisive per la tutela dei diritti, che è assicurata anche per nuove figure professionali quali il direttore del doppiaggio e l’adattatore dei dialoghi.
Fonte Ansa.it