Dopo un lungo ma indispensabile percorso la PEC sta per scomparire, ma verrà immediatamente sostituita dalla cosiddetta PEC europea o meglio REM (Registered Electronic Mail). Un servizio elettronico di recapito qualificato, conforme alle prescrizioni del regolamento eIDAS, che garantisce l’interoperabilità a livello europeo dei meccanismi di scambio della posta elettronica tra cittadini e imprese di tutti gli Stati Membri.
Si tratta di fatto dell’evoluzione della Posta Elettronica Certificata nazionale la quale risulta carente, per essere qualificata eIDAS, del requisito della certificazione circa l’identità di mittenti e destinatari. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha quindi realizzato una proposta di regolamento tecnico per un servizio certificato.
La PEC è destinata a diventare uno strumento del passato
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La PEC rappresenta il sistema storicamente più consolidato nell’ambito del governo elettronico. Nata nel 2005, fino ad oggi è rimasta pressoché identica a quella originale e ha raggiunto altissimi livelli di diffusione con un numero di caselle attive pari a circa 14 milioni e mezzo (dati AgID a giugno 2022).
Con la pubblicazione delle Regole tecniche per i servizi di recapito certificato a norma del regolamento eIDAS n. 910/2014 – Criteri di adozione standard ETSI – REM-Policy-IT da parte di AgID è iniziata la migrazione da PEC a REM da parte dei gestori italiani.
La PEC, rimasta sostanzialmente invariata dal 2005, non soddisfa appieno i requisiti previsti dal Regolamento per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato e fissati dal legislatore europeo
Un aspetto importante è legato alla mancata certificazione dell’identità di mittente e destinatario. I gestori PEC non sono chiamati a verificare l’identità di chi attiva una casella di posta elettronica certificata come invece avviene nel caso di SPID, per esempio. Ne è previsto che i gestori stessi debbano sottoporsi alle verifiche di conformità da parte degli organismi designati.
Inoltre, gli allegati a un messaggio PEC possono essere valutati in sede di giudizio come privi di sottoscrizione a meno che l’utente non decida di apporre anche la sua firma digitale. Diversamente da ciò che ritengono in molti, la PEC non accerta in maniera inoppugnabile l’autenticità e l’integrità dei documenti trasmessi e deve essere quindi considerata come un mezzo di comunicazione, sebbene sia certificato.
Perchè si passa da PEC a REM
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Negli intenti del nuovo Regolamento europeo per l’identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, lo standard europeo riuscirà ad appianare tutte le differenze da paese a paese. Così, l’italiana PEC si evolverà in un sistema di recapito elettronico certificato qualificato utilizzabile anche a livello comunitario per lo scambio sicuro di comunicazioni elettroniche dotate di valore probatorio.
L’evoluzione della PEC a servizio qualificato risiede proprio nel meccanismo di garanzia dell’autenticazione e identificazione di mittente e destinatario che passa attraverso la registrazione dell’utenza presso un REMSP e nella individuazione della utenza identificata.
Questo processo prevede che il titolare dell’utenza venga “identificato” prima di utilizzare il servizio (tipicamente questa procedura avviene solo una volta, ed in accordo all’interpretazione e gli adattamenti alle realtà locali, stabiliti dai regolamenti nazionali vigenti). Ciò garantirà la piena interoperabilità delle caselle di posta certificate equalificate, con possibilità di scambio di documenti e atti a pieno valore legale attestandone data di trasmissione e ricezione.
La PEC non viene del tutto demolita ma diventa interoperabile a livello europeo offrendo una serie di garanzie aggiuntive
Lo strumento che colma le lacune della PEC, si chiama REM (Registered Electronic Mail). Se la PEC era ed è un “unicum” italiano, con REM i Paesi membri dell’Unione Europea possono affidarsi a un sistema aperto che offre metodi di verifica semplici, punti di accesso e regole chiari in termini di interoperabilità.
Il protocollo REM è aderente allo standard ETSI EN 319 532-4 (versione 1.2.1 del maggio 2022)che specifica gli elementi chiave di un’interfaccia tecnologica condivisa chiamata CSI (Common Service Interface) che consente il dialogo sicuro tra i Gestori di servizi di recapito qualificato e, di conseguenza, anche quello tra cittadini e imprese e enti governativi degli Stati Membri.
Cosa cambia per gli utenti
Il passaggio da PEC a REM sarà “indolore” per tutti gli utenti: chi ha un account PEC attivo dovrà seguire il percorso di migrazione della propria utenza previsto dal gestore poiché adesso vi sarà il passaggio in più della verifica e della certificazione dell’identità.
Per l’utente PEC non ci dovrebbero essere impatti significativi in termini di modalità operativa col passagio alla REM
Sul lato utente l’interfaccia per l’utilizzo della REM dovrebbe rimanere la stessa dell’attuale PEC, con l’aggiunta dell’obbligo circa l’attivazione dell’autenticazione a due fattori che comunque è indispensabile per una adeguata sicurezza del sistema.
Ciò che cambia sono, a monte, le interconnessioni con il sistema CSI e la puntuale adozione delle nuove regole tecniche da parte dei singoli gestori che dovranno aggiornare i meccanismi di accesso al servizio, la struttura delle varie tipologie di ricevute previste anche nel sistema PEC e altri aspetti di architettura per essere conformi allo standard ETSI di interoperabilità.
Quando fare la migrazione
Non è ancora ufficialmente definita una data di migrazione dei gestori di PEC. Le regole per la qualifica, in capo ad AgID, sono le stesse già utilizzate per l’emissione di certificati di firma, sigillo e le marche temporali e ovviamente per tutti i servizi fiduciari.
Ad oggi è vigente il regolamento AgID del 23 giugno 2017 che prevede per il candidato alla qualifica di “prestatore di servizi fiduciari” un capitale sociale di 5 milioni di euro che non è coordinato con le precedenti e non più applicabili regole di accreditamento per i gestori PEC che avevano il requisito minimo di 1 milione di euro.
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Fonte Fastweb.it