Sostituzione del medicinale veterinario
Modalità per la dispensazione dei medicinali veterinari in caso di terapia d’urgenza – identifica due diverse fattispecie nell’ambito delle quali il farmacista può valutare l’opportunità di sostituzione del solo medicinale veterinario (art. 78 del decreto legislativo 193/06).
A seguito di specifici quesiti ricevuti circa la possibilità di sostituzione del medicinale veterinario prescritto, il Ministero della salute ha aggiornato la nota del 19 aprile 2019, fornendo alcuni chiarimenti e rimandando comunque la questione anche al confronto tra il veterinario prescrittore e il farmacista.
In base alla norma, la sostituzione del medicinale da parte del farmacista è possibile in due casi particolari:
- sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici, solo per ragioni di convenienza economica, caso in cui non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione.
Per uniformare le attività sul territorio, anche quelle relative ai controlli ufficiali, la nota riporta, a titolo di esempio, alcune possibili situazioni che non richiedono l’assenso telefonico del medico veterinario - sostituzione che deve essere autorizzata dal medico veterinario e regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema della ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi.
Il farmacista deve informare il veterinario della sostituzione ed ottenere l’assenso. La nota chiarisce che la mancanza di regolarizzazione dell’assenso da parte del medico veterinario equivale ad accoglimento della richiesta. Qualora, infatti, l’assenso non dovesse pervenire entro la tempistica prevista, il mancato riscontro verrà inteso come tacita accettazione.
Consulta:
Fonte Salute.gov.it News